Sez. 1, Sentenza n. 3991 del 11/06/1988 (Rv. 459133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - RISCOSSIONE - IN GENERE - RITENUTA DI ACCONTO - IN MISURA ECCEDENTE IL TRIBUTO DOVUTO - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONDONO - RIMBORSO DELLA RITENUTA DI ACCONTO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - RISCOSSIONE - IN GENERE - RITENUTA DI ACCONTO - IN MISURA ECCEDENTE IL TRIBUTO DOVUTO - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONDONO - RIMBORSO DELLA RITENUTA DI ACCONTO - ESCLUSIONE.*
In tema di imposta di ricchezza mobile e di imposta complementare, qualora il contribuente chieda ed ottenga l'applicazione del cosiddetto condono tributario, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823) la maggiore entità delle ritenute d'acconto, rispetto all'effettivo debito di imposta risultante dall'accertamento automatico previsto dalla suddetta disciplina, non è suscettibile di ripetizione, tenuto conto che il disposto dell'art. 177 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, circa il rimborso delle ritenute d'acconto effettuate in eccedenza sul dovuto, è incompatibile con il sistema di definizione automatica dell'imponibile contemplato dalle norme del suddetto condono ed applicato in base ad una scelta affidata al contribuente. (Conf 4357/87, mass n 453110; (Conf 8950/87, mass n 456266; (Conf 6854/86, mass n 448960; (Conf 5265/84, mass n 436995; (Conf 5696/81, mass n 416388).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 177, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 1 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 4, Legge 19/12/1973 num. 823 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)