Sez. 1, Sentenza n. 5696 del 29/10/1981 (Rv. 416388 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - RITENUTA DI ACCONTO - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - RISCOSSIONE - RITENUTE D'ACCONTO - RIMBORSO DELLE RITENUTE D'ACCONTO NELLA PARTE ECCEDENTE IL TRIBUTO IN CONCRETO DOVUTO - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - DEFINIZIONE DELL'IMPONIBILE SECONDO LE NORME AGEVOLATIVE DEL D.L. N. 660 DEL 1973.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - RITENUTA DI ACCONTO - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - RISCOSSIONE - RITENUTE D'ACCONTO - RIMBORSO DELLE RITENUTE D'ACCONTO NELLA PARTE ECCEDENTE IL TRIBUTO IN CONCRETO DOVUTO - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - DEFINIZIONE DELL'IMPONIBILE SECONDO LE NORME AGEVOLATIVE DEL D.L. N. 660 DEL 1973.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile e d'imposta complementare, l'art. 177 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il quale prevede il diritto del contribuente a conseguire il rimborso della ritenuta d'acconto, nella parte che risulti effettuata in misura eccedente il tributo in concreto dovuto, non trova applicazione ove lo imponibile venga definito secondo le norme agevolative del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 n. 823 (cosiddetto condono fiscale), atteso che il suddetto rimborso, postulante un accertamento analitico dei redditi che concorrono a formare l'imponibile, non è attuabile quando, per una libera scelta del contribuente, l'accertamento vada effettuato con il diverso sistema della maggiorazione percentuale di imponibili accertati o dichiarati per un periodo d'imposta precedente, secondo la previsione dell'art. 3 del citato d.l. n. 660 del 1973.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 177, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)