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Sez. 1, Ordinanza n. 3261 del 09/02/2018 (Rv. 647233 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Ordini di investimento - Risoluzione del singolo ordine di investimento - Ammissibilità - Ordine successivo al contratto quadro - Risoluzione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647233-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di negoziazione di prodotti finanziari, il principio secondo il quale l'inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dalla legge e dai regolamenti Consob a carico dell'intermediario determina nell'investitore il diritto a richiedere la risoluzione non solo del cd. contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ordine sia anteriore alla stipulazione del contratto quadro ove l'investimento eseguito sia in linea con il programma negoziale contenuto nel contratto quadro, essendo il nesso che avvince l'uno e l'altro di natura funzionale e non cronologico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)