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Sez. U, Sentenza n. 6092 del 13/07/1987 (Rv. 454427 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TRASFERIMENTO DELL'IMPIEGATO DA UN UFFICIO ALL'ALTRO - DENUNCIA DEL PROVVEDIMENTO QUALE ATTO REPRESSIVO O DISCRIMINATORIO PER LE FUNZIONI SINDACALI ESPLETATE DAL DENUNCIANTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454427-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TRASFERIMENTO DELL'IMPIEGATO DA UN UFFICIO ALL'ALTRO - DENUNCIA DEL PROVVEDIMENTO QUALE ATTO REPRESSIVO O DISCRIMINATORIO PER LE FUNZIONI SINDACALI ESPLETATE DAL DENUNCIANTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico non economico, per insorgere contro un provvedimento adottato dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto di pubblico impiego (nella specie, trasferimento da un ufficio all'altro), non viene meno per il fatto che il provvedimento medesimo sia denunciato quale atto repressivo o discriminatorio, in relazione a funzioni sindacali espletate dall'istante, poiché anche in tale ipotesi la domanda investe posizioni soggettive direttamente scaturenti da detto rapporto. (V 4399/84, mass n 436300).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)