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Sez. U, Sentenza n. 1354 del 17/03/1989 (Rv. 462196 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELLE MANSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN SINDACATO PER DENUNCIARE, COME COMPORTAMENTO ANTISINDACALE AL COMUNE, IL PREDETTO PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462196-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELLE MANSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN SINDACATO PER DENUNCIARE, COME COMPORTAMENTO ANTISINDACALE AL COMUNE, IL PREDETTO PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

La controversia promossa da un Sindacato, per denunciare, come comportamento antisindacale del comune, il provvedimento di modifica delle mansioni di un suo dipendente, è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo (davanti al quale può essere instaurata in via autonoma e non solo tramite intervento nel giudizio eventualmente promosso dal dipendente), atteso che è rivolta a tutelare posizioni del Sindacato connesse a diritti di quel dipendente, in relazione ad Atti del datore di lavoro di tipo plurioffensivo, non diritti propri ed esclusivi del Sindacato medesimo, e, quindi, è oggettivamente inerente al rapporto di pubblico impiego. (V 6092/87, mass n 454427; (V 3371/86, mass n 446327; (V 4386/84, mass n 436293).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)