Sez. 3 - , Sentenza n. 36651 del 25/11/2021 (Rv. 662990 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Sito inquinato - Artt. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi) non è applicabile retroattivamente, sicché a carico del soggetto avente la disponibilità del sito inquinato prima dell'entrata in vigore della legge non sono configurabili la responsabilità oggettiva per inquinamento e l'obbligazione legale di bonifica previste da tale norma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)