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Sez. 3 - , Sentenza n. 32142 del 10/12/2019 (Rv. 656569 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Sito inquinato - Artt. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e 253, comma 4, l. n. 152 del 2006 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Situazioni di inquinamento in atto all'entrata in vigore delle norme - Obbligo di bonifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656569-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi) - ora trasfuso nell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato, non già in virtù di un'applicazione retroattiva delle citate disposizioni, bensì in ragione della situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)