Sez. 1, Sentenza n. 2522 del 15/07/1968 (Rv. 334967 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA)- OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO- RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - AUMENTO DI VALORE DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - COMPUTABILITA - EQUIPARABILITA A QUELLO DERIVANTE AL FONDO OCCUPATO DA OPERE ESEGUITE DA ALTRO SOGGETTO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA)- OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO- RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - AUMENTO DI VALORE DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - COMPUTABILITA - EQUIPARABILITA A QUELLO DERIVANTE AL FONDO OCCUPATO DA OPERE ESEGUITE DA ALTRO SOGGETTO - ESCLUSIONE.*
Il risarcimento del danno prodotto dall'occupazione di un fondo, protrattasi oltre il biennio, e divenuta, percio, illegittima, e non seguita da procedimento di espropriazione, deve essere liquidato con riferimento allo stato di fatto in cui si trovava il fondo al momento dell'occupazione. Tuttavia, poiche il risarcimento e sostitutivo della restituzione del bene che il proprietario non puo ottenere per essere stata eseguita l'opera pubblica, il relativo indennizzo deve equivalere al valore del bene al momento in cui viene corrisposto, e che si presume immediatamente successivo alla sentenza di condanna. In conseguenza, non puo applicarsi l'art.42 della legge sulle espropriazioni, che esclude la computabilita dell'aumento di valore derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica nei casi in cui il procedimento espropriativo sia seguito, ma deve adottarsi il comune criterio per qualsiasi liquidazione di danno, secondo il quale di tale incremento si tiene conto per aumentare l'indennizzo spettante al danneggiato. Tale incremento, peraltro, non puo essere in alcun modo equiparato a quello derivante al fondo occupato da opere eseguite da altro soggetto perche la compensatio lucri cum damno esige che vantaggio e pregiudizio siano entrambi conseguiti al fatto illecito, in modo che, essendo causati da unico evento, i contrapposti effetti dannosi e utili si elidano a vicenda. (V. 1715-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)