Sez. 3, Sentenza n. 1527 del 26/01/2010 (Rv. 611052 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Pluralità di danneggiati nello stesso sinistro - Ignoranza incolpevole di tale circostanza da parte dell'assicuratore per la r.c.a. - Sopravvenuto risarcimento del danno integrale in favore di uno dei danneggiati - Conseguenze in ordine al rischio di incapienza del massimale - Ricaduta di detto rischio sui danneggiati insoddisfatti e non sull'assicuratore - Sussistenza - Effetti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 27, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile ignori incolpevolmente che nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate più persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, bensì sui danneggiati insoddisfatti, i quali possono agire nei confronti di coloro che siano stati soddisfatti per il recupero della somma che sarebbe stata loro proporzionalmente dovuta.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)