Sez. 3, Sentenza n. 13335 del 19/07/2004 (Rv. 576106 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro - Onere dell'assicuratore di provocare le loro richieste risarcitorie - Sussistenza - Fondamento - Risarcimento di alcuni danneggiati - Incapienza del massimale - Opponibilità ai danneggiati non risarciti - Esclusione - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
L'assicuratore della responsabilità civile derivata dalla circolazione dei veicoli, in caso di pluralità non incolpevolmente ignorata, di danneggiati in un unico sinistro, non può opporre a coloro che chiedono il risarcimento l'incapienza del massimale per aver già risarcito altri; ciò in quanto, invece, l'assicuratore ha l'onere di rispettare in tal caso il principio della par condicio, statuito dall'art. 27, primo comma, legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche provocando le rispettive richieste risarcitorie al fine di ripartire corrispondentemente il massimale. Viceversa egli deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato (a meno che questi abbia consentito l'integrale risarcimento a favore di altri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)