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Sez. 3, Sentenza n. 5313 del 15/05/1995 (Rv. 492271 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Incidente con pluralità di danneggiati - Obbligo dell'assicuratore di identificarli tutti - Chiamata congiunta in causa - Funzione - Omessa ricerca o identificazione di alcuni dei danneggiati - Responsabilità anche oltre il massimale.
Stato
decisa il 1995-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492271-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE

Qualora in un sinistro derivante dalla circolazione stradale siano rimaste danneggiate più persone, l'assicuratore della R.C.A. (cui va equiparata l'impresa designata o cessionaria) ha l'onere di provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, allo scopo di procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, ai sensi dell'art. 27 comma primo legge n. 990/69; in difetto, l'assicuratore non può opporre l'esaurimento del massimale di polizza alla parte lesa che agisca con azione diretta in un momento successivo, salvo che non sia stato possibile acquisire la conoscenza delle ulteriori parti lese, malgrado l'uso dell'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1968 num. 990 art. 19, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1968 num. 990 art. 4, Legge 24/12/1968 num. 990 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)