Sez. 2, Sentenza n. 16967 del 12/01/2006 Cc. (dep. 17/05/2006) Rv. 235377 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Collaboratori di giustizia - Ammissione allo speciale programma di protezione - Revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare - Valutazione della pericolosità - Criteri.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di cosiddetti collaboratori di giustizia e sono ammessi allo speciale programma di protezione, il giudizio cautelare sulla pericolosità, ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare, va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)