Sez. 6, Sentenza n. 49557 del 09/12/2009 Cc. (dep. 23/12/2009) Rv. 245659 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Collaboratori di giustizia - Revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare - Valutazione della pericolosità - Criteri - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare, va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo che ha portato al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella L. n. 203 del 1991, sia garanzia della stabile rescissione di qualsiasi legame con le attività dell'organizzazione criminale di appartenenza, in modo da comportare il superamento della presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 octies, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)