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Sez. 5, Sentenza n. 9378 del 20/04/2007 (Rv. 597265 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle controversie pendenti ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Estinzione del giudizio in corso - Condizioni - Avvenuto pagamento delle imposte dovute - Insufficienza - Comunicazione dell'ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597265-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda del contribuente, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute; la disposizione, nel prescrivere che "dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovrà dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito", comporta che, in assenza della comunicazione, il pagamento non possa considerarsi avvenuto (nella specie, la S.C. ha ritenuto errata la sentenza di merito con la quale il giudizio era stato dichiarato estinto con esclusivo riferimento alle ricevute dei versamenti prodotte dal contribuente, e non sulla base della comunicazione da parte dell'ufficio dell'avvenuto pagamento).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)