Sez. 5, Sentenza n. 28879 del 09/12/2008 (Rv. 605975 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 53 della legge n. 413 del 199 1 - Effetto estintivo del giudizio - Presupposti - Effettivo pagamento dell'imposta - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Ove, in pendenza del giudizio tributario, il contribuente acceda alla definizione agevolata prevista dall'art. 53, commi 1 e 5, della l. 30 dicembre 1991 n. 413, il giudizio si estingue non per effetto della mera presentazione della domanda, ma solo in seguito all'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta per effetto della definizione agevolata. In mancanza di tale pagamento, pertanto, non viene meno l'interesse del contribuente a coltivare la lite.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)