Sez. L, Sentenza n. 5486 del 09/11/1985 (Rv. 442700 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - RAPPORTI CON L'APPELLO PRINCIPALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - RAPPORTI CON L'APPELLO PRINCIPALE.*
Anche nel rito del lavoro l'appello incidentale tardivo - previsto dall'art. 436 cod. proc. civ. - presuppone che l'interesse alla proposizione del gravame nasca dall'impugnazione principale ed è ammissibile non solo quando investe lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione principale, ma anche allorché riguardi un capo dipendente o connesso, per la cui riforma l'interesse, pur insorto al momento della pubblicazione della sentenza, sia divenuto rilevante ed attuale soltanto per effetto dell'impugnazione principale diretta a modificare la regolamentazione delle contrapposte ed interdipendenti pretese contenuta nella sentenza impugnata con statuizioni di reciproca soccombenza. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - in un'ipotesi in cui l'appello principale aveva ad oggetto il criterio di calcolo della rivalutazione monetaria riconosciuta dal giudice del primo grado in ordine a crediti del lavoratore - aveva ritenuto inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale con cui il lavoratore si doleva del mancato riconoscimento degli interessi legali sui crediti accertati). (V 2767/83, mass n 427678; (V 5814/81, mass n 416532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)