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Sez. L, Sentenza n. 2767 del 21/04/1983 (Rv. 427678 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - APPELLO PRINCIPALE DEL LAVORATORE CONCERNENTE L'ACCOGLIMENTO DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E LA DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DEL DATORE DI LAVORO RIGUARDANTE L'"AN" DI ALCUNI EMOLUMENTI ED IL "QUANTUM" DI ALTRI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427678-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - APPELLO PRINCIPALE DEL LAVORATORE CONCERNENTE L'ACCOGLIMENTO DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E LA DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DEL DATORE DI LAVORO RIGUARDANTE L'"AN" DI ALCUNI EMOLUMENTI ED IL "QUANTUM" DI ALTRI - AMMISSIBILITÀ.*

Il rapporto di dipendenza fra i capi investiti dall'impugnazione principale e dall'impugnazione incidentale, che, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., consente l'ammissibilità di quest'ultima anche se tardiva, va valutato con riferimento alla natura ed alle interazioni degli interessi a tutela dei quali venne proposta la causa nonché all'assetto complessivo ad essi dato con la sentenza impugnata. Pertanto, in una controversia per pagamento di crediti di lavoro, non può negarsi la sussistenza di detto rapporto nel caso in cui, mentre l'appello principale del lavoratore riguardi i capi della sentenza pretorile concernenti l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione accolta in relazione a crediti maturati fino ad una certa data, e la decorrenza della rivalutazione monetaria, l'appello incidentale (tardivo) del datore di lavoro riguardi l'an di alcuni emolumenti ed il quantum di altri. (V 5814/81, mass n 416532; (V 3698/81, mass n 414342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)