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Sez. L, Sentenza n. 5114 del 05/09/1980 (Rv. 408974 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHE CON IL NUOVO RITO - CONSEGUENTE OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITA - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1980-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408974-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHE CON IL NUOVO RITO - CONSEGUENTE OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITA - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Qualora una causa agraria sia stata trattata in primo grado, in violazione dell'art 409 (nuovo testo) cod proc civ, con il rito ordinario anziche con il rito del lavoro, l'omessa lettura in udienza del dispositivo della sentenza si rivela intrinsecamente conseguenziale alla procedura seguita e non importa la nullita della sentenza medesima, residuando, a norma dell'art 439 cod proc civ, al giudice d'appello l'Obbligo di adottare i provvedimenti di cui agli artt 426 e 427 stesso codice. (V 5063/79, mass n 401714; (V 1016/79, mass n 397210; (V 2376/80, mass n 406078).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)