Sez. L, Sentenza n. 2376 del 12/04/1980 (Rv. 406078 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA - DEDUZIONE - FORME E LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA - DEDUZIONE - FORME E LIMITI.*
In materia di controversie soggette al nuovo rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo in udienza, a norma degli artt 429 e 437 cod proc civ, determina la nullita insanabile e non anche l'inesistenza della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. Tale nullita si converte in motivo di gravame e deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione. (Conf 4359/79, mass n 400880; (Conf 1016/79, mass n 397210; (Conf 1196/78, mass n 390559; (Conf 2632/77, mass n 386310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)