Sez. 3, Sentenza n. 5338 del 14/10/1982 (Rv. 423127 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE - DEDUCIBILITÀ AI FINI DELL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE - DEDUCIBILITÀ AI FINI DELL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA.*
La coabitazione, anche tra parenti, per la grave restrizione della libertà personale e per il reciproco disagio che comporta, integra gli estremi dell'urgente ed improrogabile necessità che, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, legittima la cessazione della proroga legale del contratto di locazione. (Conf 950/82, mass n 418810; (Conf 126/81, mass n 410521).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)