Sez. 1, Sentenza n. 2885 del 25/03/1987 (Rv. 452001 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE - ORDINANZE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA IRROGATIVA DI SANZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ED ESAME DEI DOCUMENTI PRODOTTI E DELLE DEDUZIONI DIFENSIVE DELL'INCOLPATO - OSSERVANZA - RIFERIMENTO AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DEL FATTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE - ORDINANZE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA IRROGATIVA DI SANZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ED ESAME DEI DOCUMENTI PRODOTTI E DELLE DEDUZIONI DIFENSIVE DELL'INCOLPATO - OSSERVANZA - RIFERIMENTO AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DEL FATTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
In tema di sanzione amministrativa, l'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che l'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione medesima deve essere motivata e deve tenere conto dei documenti prodotti e delle deduzioni difensive formulate dall'incolpato, non esclude che il relativo Obbligo possa essere osservato tramite il solo riferimento al verbale di contestazione del fatto (sempre che esso contenga una completa indicazione degli estremi dell'addebito e sia stato portato a conoscenza del preteso trasgressore), ove le suddette allegazioni difensive si siano tradotte in una mera professione d'innocenza, senza sottoporre all'autorità amministrativa nuovi elementi o questioni abbisognanti di una specifica risposta prima dell'adozione di quel provvedimento. (V 3434/83, mass n 428318).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)