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Sez. 1, Sentenza n. 3434 del 18/05/1983 (Rv. 428318 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA PREVISTA DALL'ART. 9 LEGGE N. 317 DEL 1967 - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428318-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA PREVISTA DALL'ART. 9 LEGGE N. 317 DEL 1967 - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ.*

Ai fini dell'osservanza dell'Obbligo della motivazione nella ordinanza del prefetto che, ai sensi dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, ingiunge il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per infrazione alle norme depenalizzate sulla circolazione stradale ed a quelle dei regolamenti locali, è sufficiente anche una motivazione per relationem, che faccia, cioè, riferimento agli Atti del procedimento, ed in particolare al verbale di contestazione dell'infrazione, dai quali emergano in maniera adeguata le ragioni del provvedimento, e quindi gli elementi che consentano l'opposizione del privato ed il controllo del pretore in Sede di pronuncia sulla stessa, poiché in tal modo l'atto richiamato viene a formare parte integrante del provvedimento, e si tratta, d'altra parte, di atto di cui il privato ha già avuto conoscenza, o in Sede di contestazione immediata dell'infrazione o in Sede di notificazione del relativo verbale. (Conf 3896/82, mass n 421846; (Conf 3094/81, mass n 413663; (Conf 4547/79, mass n 401050; (Conf 5280/77, mass n 388941).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)