Sez. L, Sentenza n. 1435 del 22/03/1989 (Rv. 462259 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ATTORE E CONVENUTO - IDENTIFICAZIONE RISPETTIVA - CRITERI - CONSEGUENZE - SEMPLICE CONTESTAZIONE DELLA PRETESA - IDONEITÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - ADEMPIMENTO PER "RELATIONEM" AL RAPPORTO DI DENUNCIA - SUFFICIENZA.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ATTORE E CONVENUTO - IDENTIFICAZIONE RISPETTIVA - CRITERI - CONSEGUENZE - SEMPLICE CONTESTAZIONE DELLA PRETESA - IDONEITÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - ADEMPIMENTO PER "RELATIONEM" AL RAPPORTO DI DENUNCIA - SUFFICIENZA.*
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio (analogo a quello instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo) sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'Onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 di detta legge), spettano rispettivamente alla P.a. Ed all'opponente, sicché l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella semplice contestazione della medesima, mentre l'Obbligo di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione, stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della stessa legge, può essere soddisfatto anche per relationem, e cioè con riferimento al rapporto di denuncia. (V 9262/87, mass n 456448; (V 2885/87, mass n 452001).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)