Sez. L - , Sentenza n. 24107 del 03/10/2018 (Rv. 650553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Impiego di lavoratori non regolarmente denunciati - Obbligo di iscrizione contestualmente all'atto di assunzione - Necessità - Contratto di lavoro sottoscritto tra le parti - Equiparazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative conseguenti all'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma 3, della l. n. 73 del 2002, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996 (conv. con modif. in l. n. 608 del 1996), impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola avvenga contestualmente all'atto di assunzione; in difetto, si determina automaticamente il presupposto per l'irrogazione della sanzione, senza che possa avere valenza alternativa la risultanza del nominativo del lavoratore nel contratto di lavoro, redatto in forma di scrittura privata, in quanto atto regolativo degli interessi "inter partes", privo di valenza pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/2002 num. 73 art. 3, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)