Sez. L, Ordinanza n. 12120 del 30/04/2026 (Rv. 678778-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Obbligo del datore di lavoro di comunicazione dell’assunzione al Centro per l’impiego ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996 convertito, con modif., con l. n. 608 del 1996 - Contenuto - Corrispondenza rispetto all’effettivo contenuto soggettivo e oggettivo del rapporto - Necessità – Fondamento - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
L'obbligo di comunicazione dell'assunzione al Centro per l'impiego, imposto al datore di lavoro dall'art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 608 del 1996, in quanto funzionale ad arginare l'impiego di lavoro irregolare, non può dirsi assolto per il semplice fatto che una comunicazione di un rapporto di lavoro sia stata effettuata, occorrendo, al contrario, che essa rifletta le effettive parti e tipologia contrattuale del rapporto; con la conseguenza che si configura la violazione della previsione normativa sia in caso di divergenze tra la tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti e il concreto svolgimento del rapporto, sia nel caso in cui il rapporto di lavoro oggetto di comunicazione riguardi una parte diversa da quella che effettivamente ha, o ha svolto, il ruolo di datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittime le sanzioni amministrative per lavoro irregolare in relazione all'impiego di due lavoratori, da parte della committente, al di fuori del contratto di appalto e di subappalto, all'insaputa delle subappaltatrici, formali datrici di lavoro, escludendo la rilevanza della comunicazione da queste ultime effettuata, in quanto resa da soggetti diversi da colui che aveva effettivamente rivestito la qualità di datore di lavoro).
Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)