Sez. L, Sentenza n. 8859 del 25/08/1999 (Rv. 529434 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla durata del periodo di prova nel contratto di lavoro subordinato ed alla espressione "giorni di effettivo lavoro".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione di disposizioni aventi natura negoziale, quale quelle dei contratti collettivi di lavoro, il sindacato di legittimità è necessariamente limitato al vaglio della correttezza e dell'adeguatezza della motivazione posta a base dell'interpretazione adottata dal giudice del merito. (Nella specie al S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che l'espressione <<giorni di effettivo lavoro>>, contenuta nel contratto collettivo di categoria con riferimento alla durata del periodo di prova, non indicava un intento negoziale di escludere i giorni festivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)