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Sez. L, Sentenza n. 5760 del 06/05/2000 (Rv. 536225 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa agli avanzamenti di livello previsti per gli autoferrotranvieri dall'accordo nazionale 13 maggio 1987.
Stato
decisa il 2000-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536225-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nella specie, la decisone di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso che gli avanzamenti di livello previsti dall'accordo collettivo 13 maggio 1987 per gli operai qualificati dipendenti da aziende ferrotranvieri fossero applicabili anche ai dipendenti assunti con diversa qualifica e retrocessi alla qualifica di operaio per motivi disciplinari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)