Sez. 1, Sentenza n. 448 del 17/01/1997 (Rv. 501816 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Provvedimento di liquidazione ex art. 11 della legge n. 319 del 1980 - Efficacia di giudicato conseguente alla mancata opposizione - Sussistenza - Conseguenze - Richiesta di altro titolo per il pagamento del medesimo compenso già liquidato con provvedimento definitivo - Ammissibilità - Esclusione - Richiesta con azione ordinaria di altro titolo per diverse somme - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di compensi agli ausiliari del giudice, dal disposto degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942 si deduce che il provvedimento di liquidazione del compenso, così come l'ordinanza emessa in sede di opposizione, ha carattere giudiziale, suscettibile di acquistare valore di giudicato in caso di mancata opposizione nel termine stabilito dalla legge. Pertanto, una volta che tale provvedimento abbia acquistato il menzionato valore, resta preclusa all'ausiliare del giudice la possibilità di ottenere un altro titolo giudiziale per il pagamento del medesimo compenso, restando salva la possibilità di richiedere ed ottenere con le azioni ordinarie (ricorso per ingiunzione o atto di citazione) il pagamento di altre somme a lui spettanti, ad altro titolo, e non comprese nel provvedimento emesso ai sensi del citato art. 11 della legge n. 319 del 1980.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)