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Sez. L, Sentenza n. 3027 del 11/02/2014 (Rv. 630469 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indennità art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 - Natura retributiva - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Spettanza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630469-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di attribuzioni patrimoniali in favore del lavoratore, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi datoriali hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento che, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, incida immediatamente su di essa determinando la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente. Ne consegue che l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, spettante al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su tale indennità non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali, se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)