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Sez. U, Sentenza n. 1592 del 18/03/1981 (Rv. 412249 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER IL CONSEGUIMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412249-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER IL CONSEGUIMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La domanda proposta da un messo di conciliazione nei confronti del comune, per il conseguimento di spettanze inerenti alle proprie prestazioni, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non a quella del giudice ordinario, qualora si ricolleghi a situazioni e circostanze idonee ad escludere un rapporto di lavoro autonomo e ad evidenziare un rapporto di lavoro subordinato, anche in relazione alla struttura ed alla mole di lavoro dell'ufficio di conciliazione, nonche idonee a determinare la natura pubblicistica di tale rapporto di lavoro subordinato, per effetto di un'univoca manifestazione di volonta dell'ente territoriale, ancorche espressa in modo indiretto (nella specie, delibere della giunta municipale per l'affidamento delle funzioni ed il riconoscimento di compensi), che sia rivolta allo stabile inserimento del prestatore di lavoro nella propria organizzazione pubblicistica e per il perseguimento delle proprie finalita istituzionali. (V 978/79, mass n 397169).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)