Sez. 2, Sentenza n. 24802 del 19/05/2016 Cc. (dep. 15/06/2016) Rv. 267235 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato associativo comune - Utilizzo del metodo mafioso - Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di cui all'art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 è ipotizzabile esclusivamente sotto lo specifico profilo della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)