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Sez. 2 - , Sentenza n. 27548 del 17/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276109 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso e agevolazione di una associazione mafiosa - Esistenza effettiva di un'associazione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276109-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 all. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)