diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015 Ud. (dep. 11/12/2015) Rv. 265515 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Ipotesi - Utilizzo del metodo mafioso e delitto commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione - Prova - Oggetto - Differenze.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265515-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

L'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)