Sez. 3, Sentenza n. 9142 del 13/01/2016 Ud. (dep. 04/03/2016) Rv. 266464 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 della l. n. 203 del 1991 - Agevolazione mafiosa - Ambito di applicazione - Soggetti non organicamente inseriti in associazioni mafiose - Contributo al raggiungimento del fine del sodalizio - Condizioni - Onere probatorio - Contenuto.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. n. 203 del 1991, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che detta consapevolezza non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso).
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)