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Sez. 3, Sentenza n. 3770 del 13/06/1980 (Rv. 407613 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RISARCIMENTO EX ART 1591 COD CIV - DEROGA EX ART 36 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - ESCLUSIONE - DIPENDENZA DEL RITARDO DALLA DURATA DEL GIUDIZIO VERTENTE SUL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407613-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RISARCIMENTO EX ART 1591 COD CIV - DEROGA EX ART 36 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - ESCLUSIONE - DIPENDENZA DEL RITARDO DALLA DURATA DEL GIUDIZIO VERTENTE SUL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art 1591 cod civ, che, in caso di ritardata restituzione dello immobile locato, prevede l'Obbligo per il conduttore di versare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, facendo espressamente salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno, non e stato derogato dall'art 36 della legge speciale 23 maggio 1950 n 253. Ne, ad escludere l'applicabilita della prima di tali norme, rileva che il ritardo sia dipeso, in tutto o in parte, dalla durata del giudizio nel quale si sia discusso del diritto alla restituzione. (Conf 4241/76, mass n 382928, sulla prima parte; (Conf 1594/72, mass n 358365, sulla prima parte; (Conf 2643/63, sulla prima parte; (Conf 3625/69, mass n 343842, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)