Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 23/05/1972 (Rv. 358365 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ART 1591 COD CIV - APPLICABILITA ALLE LOCAZIONI PROROGATE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ART 1591 COD CIV - APPLICABILITA ALLE LOCAZIONI PROROGATE.*
La normativa dell'art 1591 cod civ opera anche nell'ambito delle locazioni soggette al regime della proroga legale, non potendo ritenersi derogata dal disposto di cui all'art 36 della legge n 253 del 1950 che disciplina i rapporti tra locatore e conduttore durante il periodo di fissazione e di graduazione dello sfratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)