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Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 23/05/1972 (Rv. 358365 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ART 1591 COD CIV - APPLICABILITA ALLE LOCAZIONI PROROGATE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358365-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ART 1591 COD CIV - APPLICABILITA ALLE LOCAZIONI PROROGATE.*

La normativa dell'art 1591 cod civ opera anche nell'ambito delle locazioni soggette al regime della proroga legale, non potendo ritenersi derogata dal disposto di cui all'art 36 della legge n 253 del 1950 che disciplina i rapporti tra locatore e conduttore durante il periodo di fissazione e di graduazione dello sfratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)