Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 06/10/1988 (Rv. 460012 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RISARCIMENTO EX ART. 1591 COD. CIV. - DIPENDENZA DEL RITARDO DALLA DURATA DEL GIUDIZIO VERTENTE SUL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RISARCIMENTO EX ART. 1591 COD. CIV. - DIPENDENZA DEL RITARDO DALLA DURATA DEL GIUDIZIO VERTENTE SUL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo di risarcire il maggior danno, imposto dall'art. 1591 cod. civ. al conduttore in mora nella restituzione della cosa locata, trova applicazione anche quando la ritardata restituzione sia dipesa dal protrarsi della controversia, trattandosi di responsabilità di natura sostanziale - per la quale è sufficiente l'accertato inadempimento del conduttore alle obbligazioni assunte in contratto - non confondibile con la responsabilità di natura processuale prevista dall'art. 96 cod. proc. civ. configurabile con riguardo alla resistenza in giudizio. (V 3770/80, mass n 407613; (V 1594/72, mass n 358366; (V 3625/69, mass n 343842; (V 569/67, mass n 326537).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)