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Sez. 5, Sentenza n. 19445 del 18/12/2003 (Rv. 569063 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Agevolazione di cui all'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 - Fondazioni bancarie - Spettanza - Condizioni - Regime introdotto dall'art. 12 D. Lgs. n. 153 del 1999 - Natura interpretativa - Affermazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569063-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG riservata ai soggetti elencati nell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, spetta anche alle Fondazioni bancarie in ragione delle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale perseguite e considerato che l'<<amministrazione della partecipazione>> nella società conferitaria dell'azienda bancaria costituisce attività strumentale, che fornisce le rendite necessarie per il perseguimento degli scopi statutari e non ne forma l'oggetto principale. Sulla base dell'art. 12, comma 2, D. Lgs n. 153 del 1999, costituente disposizione di natura interpretativa, tale regime agevolativo è applicabile anche alle fondazioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore della disposizione e con riferimento ai pregressi anni d'imposta, purché tali soggetti abbiano perseguito <<prevalentemente>> fini di interesse pubblico e di utilità sociale ed abbiano di fatto presentato le condizioni per beneficiare dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 12 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)