Sez. 5, Sentenza n. 6607 del 09/05/2002 (Rv. 554237 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Compagnia di San Paolo - Natura di ente pubblico dotato di scopo di interesse pubblico ed utilità sociale - Conseguenze - Diritto al pagamento di aliquota ridotta ex art. 6 d.P.R. 601/1973 - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
Deve essere riconosciuto il beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG, giusta disposto dell'art. 6 d.P.R. 601/1973, alla Compagnia San Paolo, attesane la natura di fondazione bancaria dotata di personalità giuridica con finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, che si limita ad amministrare le partecipazioni derivanti dal conferimento della propria azienda bancaria ad una società per azioni ed a destinare i relativi dividendi agli scopi statutari senza fini lucrativi.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Legge 20/11/1990 num. 356 art. 11, Legge 20/11/1990 num. 356 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)