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Sez. 5, Ordinanza n. 8319 del 30/04/2004 (Rv. 572480 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ A SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI NON SI APPLICA L'IMPOSTA COMPLEMENTARE O L'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ED AI POSSESSORI DI AZIONI AL PORTATORE EMESSE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE (IMPOSTA CEDOLARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) | Fondazioni bancarie - Regime delle agevolazioni tributarie - Relative all'esonero della ritenuta sugli utili e IRPEG - Fondamento - Sua ipotizzata applicazione retroattiva - Contrasto con norme e principi del Trattato CE - Verifica - Fattispecie relativa a pregiudiziale comunitaria - Indicazione dei quesiti.
Stato
decisa il 2004-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572480-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ A SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI NON SI APPLICA L'IMPOSTA COMPLEMENTARE O L'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ED AI POSSESSORI DI AZIONI AL PORTATORE EMESSE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE (IMPOSTA CEDOLARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

L'agevolazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962, (la quale comporta un esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle partecipazioni societarie possedute), correlata con quella di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, (che riconosce il beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG), è attribuita anche alle Fondazioni bancarie in base alla legge n. 461 del 1998 e, specificamente, all'art. 12 del D. Lgs. n. 153 del 1999, che ha espressamente esteso l'agevolazione IRPEG a tali enti. Sia con riguardo a tale regime normativo, sia con riferimento a quello configurantesi in relazione al periodo anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 153 del 1999, ove in via interpretativa si affermi l'applicazione dei benefici fiscali menzionati anche alle Fondazioni Bancarie, sulla base dell'affermata natura non commerciale di tali enti e del carattere d'interpretazione della legge n. 153 cit., si può ipotizzare un contrasto di tale sistema normativo sia con le norme e i principi del Trattato CE, in materia di concorrenza, e della disciplina degli aiuti di Stato (artt. 87 e 88), sia in relazione al principio di non discriminazione, e con riguardo alla libertà di stabilimento e circolazione dei capitali (artt. 12, 43 e ss., 56 e ss.) (Sulla base di tale principio e della ritenuta applicabilità retroattiva da parte della Commissione tributaria di merito, la Cassazione ha sottoposto alla Corte di Giustizia CE, in via pregiudiziale, le questioni di interpretazione del diritto comunitario e di validità della decisione della Commissione CE del 22 agosto 2002, nella C-54/b, che aveva escluso che tale disciplina fiscale agevolativa comportasse la violazione delle regole riguardanti gli aiuti di Stato. Con l'ordinanza, la Cassazione ha posto le domande pregiudiziali tendenti ad accertare se le Fondazioni bancarie italiane, per essere titolari di partecipazioni di controllo di società bancarie, in relazione ad una quota assai rilevante che tali soggetti hanno sul mercato, e potendo destinare il ricavato della dismissione di tali partecipazioni all'acquisto in imprese non bancarie, anche per perseguire la finalità <<dello sviluppo economico>>, siano sottoposte alla disciplina comunitaria della concorrenza, da un lato, e a quella stabilita in materia di aiuti di Stato, da un altro; e, nel caso di risposta affermativa a tale quesito, se sia valida, sotto il profilo della legittimità e della sufficienza della motivazione, la decisione della Commissione CE del 22 agosto, con la quale è stata ritenuta inapplicabile alle Fondazioni, per il sistema agevolativo menzionato, la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 12, Legge 23/12/1998 num. 461, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 12, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 43, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)