Sez. 3, Ordinanza n. 18290 del 28/11/2003 (Rv. 568560 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie tra consumatore e professionista - Disposizione ex art.1469 bis terzo comma cod. civ. - Portata interpretativa - Competenza esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio eletto dal consumatore - Configurabilità - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma cod. civ. deve essere interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia inteso stabilire la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore stesso, presumendo, per l'effetto, la vessatorietà della clausola che abbia individuato, come sede del foro competente, una località diversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)