Sez. 2, Sentenza n. 15101 del 22/11/2000 (Rv. 542047 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti conclusi tra consumatori e professionisti - Controversie giudiziarie - Foro competente - Individuazione - Foro del consumatore ex art. 1469 bis n. 19 cod. civ. - Configurabilità - Limiti temporali - Controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della legge 52/1996 - Disciplina ex art. 1469 bis n. 19 - Applicabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, la "regula iuris" dettata, in tema di competenza territoriale, dall'art. 1469 bis n. 19 cod. civ. (introdotto con legge 6 febbraio 1996 n. 52), secondo la quale la competenza a conoscere dell'eventuale controversia insorta tra le parti si radica presso l'autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore, non si applica ai procedimenti instaurati in epoca precedente all'entrata in vigore della norma citata, attesane la natura sostanziale e non meramente processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis n. 19, Legge 06/02/1996 num. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)