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Sez. 2, Ordinanza n. 16336 del 20/08/2004 (Rv. 576178 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie tra consumatore e professionista - Disposizione ex art.1469 bis terzo comma cod. civ. - Portata - Competenza esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio eletto dal consumatore - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576178-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., se è diverso quello del consumatore, perché l'art. 1469 ter, terzo comma, cod. civ. - per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge - non può essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il "forum destinatae solutionis" coincida con la residenza del professionista. Ne consegue ulteriormente che, se la clausola è inefficace perché vessatoria ex art. 1469 quinquies, terzo comma, cod. civ., sia per incompatibilità sia per il principio di successione delle leggi nel tempo, non sono applicabili gli artt. 18 e 20 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3, Cod. Civ. art. 1469 ter com. 3, Cod. Civ. art. 1469 quinquies com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)