Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 18/05/1979 (Rv. 399179 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - ELEMENTI ESTRINSECI ED ELEMENTI INTRINSECI - RISPETTIVA RILEVANZA - IMPUGNAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA CON LA QUERELA DI FALSO - PRESUPPOSTO - FALSITA MATERIALE - QUERELA DI FALSO RELATIVA ALL'ATTO PUBBLICO - PRESUPPOSTI - FALSITA MATERIALE - FALSITA IDEOLOGICA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - ELEMENTI ESTRINSECI ED ELEMENTI INTRINSECI - RISPETTIVA RILEVANZA - IMPUGNAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA CON LA QUERELA DI FALSO - PRESUPPOSTO - FALSITA MATERIALE - QUERELA DI FALSO RELATIVA ALL'ATTO PUBBLICO - PRESUPPOSTI - FALSITA MATERIALE - FALSITA IDEOLOGICA - LIMITI.*
Mentre nell'atto pubblico l'efficacia probatoria privilegiata del documento investe tutti gli elementi cosidetti estrinseci e comprende, quindi, anche le attestazioni relative alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, cosicche sono soggetti alla prova contraria, soltanto gli elementi intrinseci dell'atto, invece, nella scrittura privata, l'estrinseco del documento con valore di prova legale e limitato alla provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore; ne consegue che, a differenza della scrittura privata, la quale e impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsita materiale, l'atto pubblico e impugnabile con tale rimedio anche nell'ipotesi di falsita ideologica del documento, limitatamente, pero, all'estrinseco di esso, concernente le predette attestazioni. (Conf 534/78, mass n 389839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)