Sez. 3, Sentenza n. 7554 del 22/12/1983 (Rv. 432151 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MUTAMENTO D'USO - CONSEGUENZE - IMMOBILE LOCATO A PIÙ USI - DESTINAZIONE AD UNO SOLO DEGLI USI PATTUITI - MUTAMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MUTAMENTO D'USO - CONSEGUENZE - IMMOBILE LOCATO A PIÙ USI - DESTINAZIONE AD UNO SOLO DEGLI USI PATTUITI - MUTAMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
In tema di locazione di immobili urbani, il mutamento d'uso - che, ai sensi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392 legittima in locatore a richiedere la risoluzione del contratto - non esige che la destinazione contrattualmente prevista sia unica, né che il cambiamento riguardi l'intero immobile locato; conseguentemente, qualora le parti abbiano previsto un uso congiunto del bene (nella specie, "studio medico ed abitazione"), sussiste il mutamento allorché l'immobile sia destinato ad uno solo degli Usi pattuiti.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)