Sez. 3, Sentenza n. 6319 del 24/11/1988 (Rv. 460660 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MUTAMENTO D'USO - CONSEGUENZE - IMMOBILE LOCATO A PIÙ USI - DESTINAZIONE AD UNO SOLO DEGLI USI PATTUITI - MUTAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MUTAMENTO D'USO - CONSEGUENZE - IMMOBILE LOCATO A PIÙ USI - DESTINAZIONE AD UNO SOLO DEGLI USI PATTUITI - MUTAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di locazione di immobili urbani, sussiste mutamento d'uso - che, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978, legittima il locatore a richiedere la risoluzione del contratto - quando l'uso praticato sia totalmente diverso da quello pattuito ovvero quando, avendo le parti previsto più Usi del bene, ciascuno soggetto ad un regime giuridico diverso (ad esempio, destinazione abitativa e non), il conduttore destini unilateralmente l'immobile ad uno soltanto degli Usi consentiti, con conseguente applicabilità della disciplina corrispondente a detto uso in luogo di quella diversa relativa all'uso prevalente. Al contrario, ove gli Usi contrattualmente previsti siano tutti soggetti allo stesso regime giuridico (nella specie: studio fotografico e vendita di materiale fotografico), è consentito al conduttore, in Mancanza di espresso patto contrario, adibire l'immobile ad uno soltanto di tali Usi, atteso che il godimento della res locata può esercitarsi anche mediante il non uso, purché non pregiudizievole per lo stato di conservazione dell'immobile. (V 4600/86, mass n 447327; (V 7554/83, mass n 432150; (V 7554/83, mass n 432151; (V 2108/67, mass n 329230).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)