Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 22/03/1990 (Rv. 466133 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - "EVENTUS DAMNI" - NOZIONE - AZIONE REVOCATORIA CONTRO LA PRESTAZIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA - FACOLTÀ DI RECESSO DEL FIDEIUSSORE E NON ATTUALE INADEMPIMENTO DELLO OBBLIGATO PRINCIPALE - IRRILEVANZA - SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL GARANTITO E SUA SOLVIBILITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - "EVENTUS DAMNI" - NOZIONE - AZIONE REVOCATORIA CONTRO LA PRESTAZIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA - FACOLTÀ DI RECESSO DEL FIDEIUSSORE E NON ATTUALE INADEMPIMENTO DELLO OBBLIGATO PRINCIPALE - IRRILEVANZA - SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL GARANTITO E SUA SOLVIBILITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo all'Azione revocatoria ordinaria, che è proponibile anche a tutela di posizioni creditorie soggette a condizione od a termine, e che investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore, al fine di conseguirne una declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante (ovvero, se esperita dal curatore contro l'atto dispositivo del fallito, nei confronti di tutti i creditori del fallito medesimo), lo "eventus damni" è ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto od in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito. Pertanto, nel caso di Azione revocatoria contro la prestazione di garanzia fideiussoria, il suddetto requisito non resta escluso dalla circostanza che la fideiussione preveda una facoltà di recesso, o che l'obbligato principale non si sia ancora reso inadempiente, ed altresì prescinde da ogni valutazione circa la consistenza della situazione patrimoniale di detto garantito e la sua eventuale solvibilità (anche alla stregua della facoltà del creditore, nella solidarietà passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati). (V 2623/87, mass n 451742; (V 402/84, mass n 432628).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)