Sez. 3, Sentenza n. 3773 del 03/06/1988 (Rv. 459013 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AFFITTO DI FONDO CON DESTINAZIONE INDUSTRIALE - CONCORDATA UTILIZZAZIONE AGRICOLA DEL FONDO CONDIZIONATA ALLA MANCATA ATTUAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO INDUSTRIALE DELLO STESSO - CONTRATTO AGRARIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AFFITTO DI FONDO CON DESTINAZIONE INDUSTRIALE - CONCORDATA UTILIZZAZIONE AGRICOLA DEL FONDO CONDIZIONATA ALLA MANCATA ATTUAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO INDUSTRIALE DELLO STESSO - CONTRATTO AGRARIO - ESCLUSIONE.*
Poiché si ha un contratto di affitto di fondo rustico quando lo oggetto del contratto è costituito da un terreno avente destinazione agricola con carattere di permanenza, ove un fondo con destinazione industriale (nella specie attività di estrazione dell'argilla) abbia formato oggetto di un contratto di affitto e le parti, consapevoli di tale destinazione, ne abbiano convenuto l'utilizzazione agricola condizionatamente alla mancata attuazione del suo sfruttamento industriale, e finalizzato il suo rilascio alla realizzazione di detto scopo, non si configura - per Mancanza dell'oggetto - un contratto agrario, con la conseguenza che non trova applicazione la normativa speciale in materia. (V 1816/86, mass n 445117; (V 2241/86, mass n 445398; (V 2151/84, mass n 434193).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1628
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)