diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 281 del 24/01/1975 (Rv. 373495 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SENTENZA NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL DIRITTO E DEL SUO SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - IMPUGNAZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ALIENANTE NON ESTROMESSO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SENTENZA NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL DIRITTO E DEL SUO SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - IMPUGNAZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ALIENANTE NON ESTROMESSO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

La sentenza pronunziata nei confronti dell'originario titolare del diritto controverso e del successore a titolo particolare, intervenuto in causa, puo essere impugnata anche da quest'ultimo ai sensi dell'art 111 terzo comma, cod proc civ, ma al giudizio di impugnazione deve partecipare, quale parte necessaria, anche l'alienante, se non sia stato estromesso, su accordo delle parti, nel procedimento di primo grado. Pertanto, il giudice il quale accerti che l'alienante non e stato validamente citato nel giudizio di gravame, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo o dei suoi eredi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)