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Sez. 1, Sentenza n. 2317 del 20/03/1990 (Rv. 466075 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - SERVITÙ COATTIVA DI ELETTRODOTTO - CARATTERE EDIFICATORIO DEL TERRENO ESPROPRIATO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466075-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - SERVITÙ COATTIVA DI ELETTRODOTTO - CARATTERE EDIFICATORIO DEL TERRENO ESPROPRIATO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nella Determinazione dell'indennità per la Costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto, da effettuarsi ai sensi dell'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, il giudice investito della opposizione avverso la stima posta a base del decreto impositivo del vincolo, deve avere riguardo alla consistenza economica del bene oggetto del provvedimento ablativo in relazione alla effettiva utilizzazione che lo stesso potrebbe ricevere in concreto per le caratteristiche proprie e della zona in cui è compreso con riferimento alla situazione in atto o prevedibile al momento della Costituzione della servitù. Con la conseguenza che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, potrà ritenersi il carattere edificatorio del terreno asservito anche in Mancanza di uno sviluppo edilizio attuale della zona, quando ricorrano elementi certi ed obiettivi che attestino una concreta attitudine alla edificazione, tenendo conto degli strumenti urbanistici in vigore, ma anche di eventuali concrete attività di edificazione, anche abusive, che di fatto abbiano avuto inizio nel comprensorio, determinando un incremento della domanda quindi del valore di suoli utilizzabili nello stesso modo, aventi analoghe caratteristiche (di ubicazione, accessibilità ecc.) ancorché anche in tale ipotesi decurtato delle spese necessarie per le infrastrutture. (V 4407/83, mass n 429315; (V 6907/82, mass n 424558).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)